INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento
Intermediari) si forniscono di seguito le informazioni sul signor Luca Petillo (d’ora innanzi il
“CONSULENTE”) e sui servizi da esso svolti.
Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale
cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in
materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.
Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere
qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di
investimenti.
Il CONSULENTE è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche
del servizio di consulenza in materia di investimenti.
1. INFORMAZIONI SUL CONSULENTE
Nome e Cognome: Luca Petillo
Domicilio: Via Antonio Annarumma n. 90 – 83100 – Avellino (AV)
E-mail: cfapetillo@gmail.com
PEC: luca.petillo@pec.it
Telefono: 328/5760812
Iscritto con delibera n. 2376 del 18/12/2023 nella sezione CFA dell’Albo unico dei consulenti
finanziari
2. LINGUA UTILIZZATA
Il Cliente potrà comunicare con il CONSULENTE e ricevere da esso documenti e informazioni in lingua
italiana.
3. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI
L’invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione
o comunicazione scritta, comprese le modifiche della informazioni contenute nel presente
Documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente
con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del contratto o comunicato
successivamente per iscritto.
Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di
consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto
duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-
mail valido ed accessibile unicamente a lui e si impegna a mantenerlo attivo (o comunicare per
iscritto un diverso indirizzo e-mail valido) sino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.
Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al CONSULENTE dovranno essere effettuate dal Cliente al
domicilio del CONSULENTE ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.
L’invio delle raccomandazioni da parte del CONSULENTE e la conferma dell’esecuzione delle
operazioni da parte del Cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:
⎕ posta (lettera raccomandata A/R)
⎕ consegna a mano
⎕ piattaforme di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal Consulente⎕ posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato nel contratto
⎕ posta elettronica certificate (PEC), all’indirizzo indicato nel contratto
⎕ fax
4. ISCRIZIONE NELL’ALBO PREVISTO DALL’ ART. 18 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24.2.1998, N. 58
Si dichiara che il CONSULENTE è iscritto nella sezione dell’albo di cui all’art. 18 bis del Decreto
Legislativo 24.2.1998 (TUF) tenuto dall’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 31, comma 4 del
suddetto Decreto, con delibera del 18/12/2023 n. 2376
Il nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo sono:
Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF
Sezione di Roma
Via Tomacelli 146 – 00186 Roma (RM)
5. RELAZIONI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
Il CONSULENTE invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di
consulenza:
– entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre/anno solare un rendiconto contenente
la composizione e l’andamento del Portafoglio;
– entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare, un rendiconto contenente a) una dichiarazione
aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli
obbiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, b) le raccomandazioni fornite nel periodo di
riferimento c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti
Finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.
6. POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE
Ai sensi dell’art. 177 del Regolamento Intermediari il CONSULENTE ha adottato una Politica sui
conflitti di interesse finalizzata a:
– individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che
generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più
clienti, comprese le sue preferenze di sostenibilità;
– definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.
Le procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che
potrebbero insorgere tra il CONSULENTE e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti del CONSULENTE al
momento della prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, al fine di evitare che tali
conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente.
Il CONSULENTE ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il
rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente
della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle
raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il
Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.
Il Cliente può richiedere al CONSULENTE ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei
conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati
7. ATTIVITA’ PRESTATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il CONSULENTE svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5,
lettera f) del TUF, consistente nella “prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente,
dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relativea strumenti finanziari”
In particolare, il servizio prestato dal CONSULENTE ha per oggetto:
a) l’analisi dell’allocazione del Portafoglio complessivo del cliente e della valutazione
dell’efficienza dei prodotti detenuti;
b) l’eventuale riformulazione dell’asset allocation del portafoglio e degli strumenti e dei prodotti
finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal cliente ;
c) la valutazione periodica, con frequenza annuale, dell’adeguatezza del Portafoglio
Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio possono avere ad
oggetto un’ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle seguenti categorie riportate
nell’allegato 1, sezione C, del TUF
a) Valori mobiliari.
b) Quote e azioni di O.I.C.R.
Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti
finanziari emessi da banche, nonché il servizio di gestione di portafogli e il servizio di ricezione e
trasmissione ordini.
Il CONSULENTE si riserva la possibilità di svolgere i servizi accessori di cui al n. 3 e n. 5 dell’Allegato
1, sezione B, del TUF.
Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.
In merito ad eventuali ulteriori attività professionali svolte dal CONSULENTE, si precisa che non sono
oggetto della vigilanza della Consob nè dell’Organismo.
La predetta attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali
Nello svolgimento dell’attività il CONSULENTE non ha l’obbligo di aggiornare le raccomandazioni
prestate al Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di
raccomandazione.
Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in
esecuzione del presente contratto.
Il Servizio può essere erogato dal CONSULENTE anche in luogo diverso dal suo domicilio.
Il CONSULENTE non è autorizzato ad eseguire le operazioni raccomandate al cliente il quale potrà
effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) nell’ambito dei servizi di
investimento e delle attività da queste prestate.
Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto a pagare al
CONSULENTE e una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio.
In mancanza di una modalità univoca di quantificazione del compenso essa può variare in funzione
dalla complessità e dalla dimensione del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi e dal profilo di
rischio del cliente ed in linea generale dal tempo che il CONSULENTE dedicherà all’analisi e allo studio
sulla fattispecie concreta. Pertanto il CONSULENTE si impegna a sottoporre al potenziale Cliente,
dopo che questi gli abbia fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile primache questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo di
parcella personalizzato. Modalità e tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo
La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l’unica
forma di remunerazione del CONSULENTE per i servizi prestati al Cliente; al CONSULENTE è vietato
percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.
Il CONSULENTE è tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli
emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonché rispetto agli intermediari abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento nell’ambito dei quali il Cliente esegue le raccomandazioni.
Nella prestazione del servizio di consulenza il CONSULENTE non può detenere fondi o titoli
appartenenti ai clienti.
Il Cliente ed il CONSULENTE possono eventualmente concordare che il CONSULENTE abbia una
delega a visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le
società di gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare.
Possono eventualmente concordare altresì che le dette imprese di investimento inviino
direttamente al CONSULENTE le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.
Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi del CONSULENTE
e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto
preventivamente allo svolgimento del servizio.
8. VALUTAZIONE PERIODICA DELL’ADEGUATEZZA
Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il CONSULENTE fornisce al
Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se
eseguite, consentano l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base
delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario sottopostogli prima della
conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.
In particolare, il CONSULENTE verifica che l’operazione raccomandata:
– corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
– sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi
all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
– sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi
connessi alla gestione del suo portafoglio.
Il CONSULENTE effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza
ANNUALE.
La valutazione di adeguatezza è svolta per consentire al consulente di agire secondo il migliore
interesse del cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del
Questionario sottopostogli dal CONSULENTE, fornisca informazioni corrette e aggiornate
concernenti:
– le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di
prodotto o servizio;
– la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
– i suoi obbiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio;
– le sue preferenze di sostenibilità.Il Cliente è tenuto a comunicare al CONSULENTE eventuali aggiornamenti delle informazioni.
Le suddette informazioni consentono al CONSULENTE di comprendere le caratteristiche essenziali
del Cliente e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che siano adeguati con
particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio, alla sua capacità di sostenere perdite e alle sue
preferenze di sostenibilità; nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste nel
Questionario, il servizio di consulenza non potrà essere prestato.
Il Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere
l’attendibilità della valutazione di adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela.
Il CONSULENTE è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti
finanziari e dei servizi di investimento è adeguato per il Cliente.
9. INTEGRAZIONE DEI FATTORI DI SOSTENIBILITA’
Ai sensi dell’ Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione
degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, il
CONSULENTE integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di
governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati
solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le
caratteristiche degli stessi strumenti.
Dato che la consulenza svolta dal CONSULENTE riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso,
la valutazione dei fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio. Ciò significa che, nel suo
complesso, il portafoglio dovrà essere allineato alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se
è possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del cliente,
alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del cliente.
La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta,
a seconda della tipologia di strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall’emittente
ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o
analisi svolte internamente.
10. ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE DA LUCA PETILLO
Luca Petillo presta le seguenti attività ulteriori rispetto al servizio di consulenza in materia di
investimenti:
• Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica
• Consulenza per l’individuazione e quantificazione dei rischi del nucleo familiare
• Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare
• Consulenza per la pianificazione successoria familiare
Le suddette attività pur essendo personalizzate non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari
o prodotti finanziari.
Lo svolgimento delle attività summenzionate è regolato da uno specifico contratto, distinto da quello
relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di uncompenso fisso o variabile di volta in volta concordato con il cliente, commisurato al contenuto ed
al valore dell’attività prestata.
Solo le attività sopra indicate, non rientranti tra i servizi accessori, sono sottratte alla vigilanza
dell’Organismo.
11. STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE
Nello svolgimento del servizio di consulenza il CONSULENTE non è orientato su determinate
categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari.
Il CONSULENTE non propone strategie di investimento standardizzate ma valuta per ogni Cliente la
strategia più adeguata, tenuto conto degli obbiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza
al rischio e della sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenibilità delle perdite.
